Regolamento del Dipartimento

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Regolamento di Funzionamento Interno del
Dipartimento di Ingegneria
Università degli Studi del Sannio
(emanato con Decreto Rettorale del 22 gennaio 2015, n. 43) 

 

TITOLO PRIMO
NATURA E FINALITÀ

Articolo 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
    1. per “Statuto”, lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
    2. per “Regolamento di Ateneo”, il “Regolamento Generale di Ateneo”;
    3. per “Regolamento Didattico”, il “Regolamento Didattico di Ateneo”;
    4. per “Regolamento di Contabilità”, il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;
    5. per “Regolamenti di Ateneo” ogni altro Regolamento che disciplini aspetti, e/o attività, e/o servizi, svolti dall’Università degli Studi del Sannio o dalle sue “Strutture”;
    6. per “Corsi di studio” i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca;
    7. per “Regolamenti di Dipartimento” ogni atto Regolamentare diverso da quelli citati, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore del Dipartimento.

 

Articolo 2
Costituzione

  1. Il Dipartimento di Ingegneria, di seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto a firma congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo del 1 marzo 2013, n. 286, è una struttura costituita, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 44 del Regolamento di Ateneo, sulla base del progetto scientifico e didattico contenuto nella “Proposta di istituzione” registrata al protocollo generale di Ateneo il giorno 8 febbraio 2013 con il numero 1710.
  2. Il Dipartimento svolge attività di ricerca scientifica, attività didattiche e formative, e attività rivolte all'esterno ad esse accessorie, nell'ambito delle tre macroaree dell’Ingegneria Civile e Ambientale, dell’Ingegneria Industriale, e dell’Ingegneria dell’Informazione, e delle discipline di base ad esse correlate.

Articolo 3
Autonomia e Finalità

  1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa entro i limiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e, in generale, dagli altri Regolamenti di Ateneo.
  2. Dispone di risorse finanziarie assegnate dalla Amministrazione Centrale, o acquisite da terzi, che sono gestite all’interno del Bilancio Unico di Ateneo nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari, e dalle deliberazioni assunte dai competenti Organi di Governo dell’Ateneo.
  3. Per il perseguimento di uno o più obiettivi strategici previsti in fase di programmazione annuale e triennale dispone, altresì, di risorse finanziarie, umane e strumentali specificatamente assegnate a tal fine.
  4. Il Dipartimento ha le seguenti finalità:
    1. promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali su tematiche inerenti le macroaree e le discipline di cui all’art. 2, comma 2, ispirandosi al principio della libertà di ricerca e ai principi contenuti nello Statuto, nel rispetto dell’autonomia dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
    2. promuove e gestisce iniziative e programmi di ricerca favorendo la cooperazione multidisciplinare tra le varie aree scientifiche, i professori e ricercatori afferenti, in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti ed imprese, nazionali ed internazionali, anche attraverso i finanziamenti provenienti da imprese private, dal governo, dalle regioni, dagli enti nazionali ed internazionali e dall'Unione Europea;
    3. partecipa all’istituzione di consorzi con enti pubblici e/o con soggetti privati per la predisposizione e l’attuazione di progetti e programmi di ricerca;
    4. sostiene e verifica la qualità dell'attività di ricerca svolta al proprio interno con l'obiettivo di guadagnarsi rilevanza scientifica in ambito nazionale e internazionale;
    5. svolge, mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio;
    6. organizza e sviluppa i rapporti con l’esterno promuovendo le attività di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico, anche in collaborazione con altre Università ed enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
    7. promuove e gestisce, mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, le attività didattiche istituzionali, ispirandosi ai principi contenuti nello Statuto e garantendo la libertà di insegnamento dei singoli professori e ricercatori nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei corsi di studio;
    8. promuove iniziative nell’ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio, stage e formazione, anche in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti ed imprese nazionali ed internazionali, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto;
    9. svolge le ulteriori attività attribuite al Dipartimento dai Regolamenti, dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE

Articolo 4
Afferenze

  1.  Afferiscono al Dipartimento di Ingegneria i Corsi di Studio indicati nella proposta di istituzione e quelli eventualmente istituiti ed attivati successivamente.
  2. Il Dipartimento è composto da tutti i docenti che hanno sottoscritto la proposta di istituzione e dai docenti che vi afferiscono successivamente.
  3. Su proposta di un gruppo di docenti e ricercatori accomunati da affinità disciplinare possono essere istituite, con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti, Sezioni del Dipartimento. Le Sezioni sono prive di autonomia gestionale e di spesa ed il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento, unico per tutte le Sezioni, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato con Decreto del Direttore.
  4. Svolgono le proprie attività didattiche e/o di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio, i professori a contratto, i docenti in visita, per i quali il Dipartimento abbia promosso, rispettivamente, il conferimento dell’assegno, della borsa, dell’incarico, o l’ospitalità.

Articolo 5
Organi

  1. Sono organi del Dipartimento:
    1. il Direttore;
    2. il Consiglio;
    3. la Giunta, nei casi in cui venga istituita con le modalità indicate al successivo articolo 9;
    4. la Commissione Didattica Paritetica.

Articolo 6
Direttore

  1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dall’articolo 13 dello Statuto e dalle vigenti disposizioni normative.
  2. Nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli all’esame dello stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla loro adozione.
  3. Istituisce la Commissione Orientamento e Tutorato.
  4. Dispone, sentito il Consiglio di Dipartimento, in ordine all’utilizzo degli spazi assegnati dall’Ateneo.
  5. Nel rispetto delle indicazioni generali deliberate dal Consiglio di Dipartimento dispone in ordine all’utilizzo del budget attribuito per il funzionamento ed, in generale, di tutte le risorse economiche prive di specifici vincoli di destinazione.
  6. Il Direttore è eletto secondo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
  7. Al Direttore è corrisposta un’indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7
Vice Direttore

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, dello Statuto, il Direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
  2. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.

Articolo 8
Consiglio

  1. La composizione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria è definita dall’articolo 14 dello Statuto.
  2. Le competenze del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria sono definite dall’articolo 15 dello Statuto.
  3. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e dei rappresentanti degli studenti sono definite dall’articolo 47 del Regolamento Generale di Ateneo.
  4. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento si applicano le disposizioni del Titolo III e dell’articolo 47, commi 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 9
Giunta

  1. L’istituzione della Giunta può avvenire all’inizio o nel corso di ogni triennio accademico coincidente con il mandato del Direttore.
  2. La Giunta può essere istituita dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. L’istituzione della Giunta può essere proposta dal Direttore o, in alternativa, da un numero non inferiore a un quinto dei componenti del Consiglio, secondo le modalità definite dall’articolo 7, commi 9, 10 e 11, del Regolamento Generale di Ateneo.
  3. La Giunta svolge le funzioni previste dall’articolo 17 dello Statuto, ossia coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può delegare la Giunta ad esercitare ulteriori funzioni.
  4. La Giunta è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori. Sono componenti della Giunta, secondo quanto previsto dall’articolo 48, commi 3 e 4, del Regolamento Generale di Ateneo anche il Direttore di Dipartimento, che la presiede e il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario Verbalizzante.
  5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 17 dello Statuto, i membri della Giunta restano in carica tre anni accademici, ovvero per lo scorcio del triennio accademico corrispondente al mandato del Direttore, e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
  6. Al termine del mandato della Giunta, il Consiglio di Dipartimento decide sulla sua eventuale re-istituzione, con le medesime modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
  7. Il funzionamento della Giunta è regolato dal Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
  8. Le modalità di designazione dei membri della Giunta sono definite dall’articolo 48 del Regolamento Generale di Ateneo.
  9. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dalla delibera di istituzione.
  10. Gli elettori vengono convocati dal Direttore ad apposita seduta del Consiglio di Dipartimento almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni. La convocazione, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento Generale di Ateneo, deve essere affissa all’Albo del Dipartimento e pubblicata sul Sito Web del Dipartimento e sul Sito Web di Ateneo.
  11. I docenti che intendono presentare la loro candidatura per l’elezione a componente della Giunta devono produrre formale istanza indirizzata al Direttore del Dipartimento. Le candidature debbono essere presentate o ritirate entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione.
  12. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l’elettorato passivo è limitato ai soli docenti che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il termine indicato al comma precedente.
  13. Il Direttore, nel corso della seduta del Consiglio, costituisce il Seggio Elettorale, composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore.
  14. Il Direttore proclama eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria. A parità di voti si applica quanto previsto dall’articolo 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
  15. La Giunta è nominata con Decreto del Direttore e il suo mandato ha inizio immediato e per la durata indicata al comma 5 del presente articolo.
  16. In caso di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per variazione di categoria di appartenenza di uno dei membri a causa della modifica del suo status giuridico, o per altro motivo, per la sua sostituzione si procede ad elezioni suppletive, da indire entro trenta giorni dalla decadenza e/o dall’evento.

Articolo 10
Commissione Didattica Paritetica

Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti avente composizione e funzioni previste all’art. 20 dello Statuto e dall’art. 49 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 11
Comitato per la Didattica

  1. Il Comitato per la Didattica, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
  2. Per il funzionamento del Comitato per la Didattica si applicano le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
  3. Il Comitato per la Didattica può essere integrato, per specifiche questioni, con altri componenti scelti dal Comitato stesso.
  4. Il Comitato per la Didattica, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, formula proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività didattiche, anche avvalendosi di Commissioni appositamente costituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
  5. Al Comitato per la Didattica spetta anche il lavoro istruttorio per le modifiche agli Ordinamenti didattici ed al Manifesto degli Studi, nonché per le proposte di istituzione, di attivazione, di disattivazione e di spegnimento dei Corsi di Studio.

Articolo 12
Commissione Orientamento e Tutorato

  1. Tenendo conto delle indicazioni delle proposte e dei pareri formulati dalla Commissione Didattica Paritetica, al fine di coordinare le attività e le proposte di orientamento e tutorato da sottoporre all’attenzione dei Consigli di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento istituisce la Commissione Orientamento e Tutorato costituita da un coordinatore e da un rappresentante per ciascuno dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Il Coordinatore può partecipare come invitato alle riunioni del Comitato per la Didattica e della Commissione Didattica Paritetica.
  2. La Commissione Orientamento e Tutorato, in particolare:
    1. predispone il materiale informativo sull'offerta didattica del Dipartimento;
    2. cura i rapporti con le scuole, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea;
    3. coordina le attività di orientamento e tutorato con altre sedi universitarie ed enti;
    4. predispone il materiale per l'autovalutazione attitudinale da parte delle potenziali matricole;
    5. promuove e organizza le visite alle strutture dipartimentali da parte degli studenti delle scuole secondarie;
    6. supporta azioni di monitoraggio delle carriere degli studenti relativamente a dati e informazioni che fossero ritenuti utili per le attività di valutazione dei risultati dell'attività formativa e di tutorato.
  3. Con periodicità almeno annuale la Commissione Orientamento e Tutorato redige un rapporto delle attività svolte.
  4. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Didattica possono essere individuati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Dipartimento.

Articolo 13
Comitato per la Ricerca

  1. Il Comitato per la Ricerca, come previsto dall’articolo 19 dello Statuto, è presieduto dal Direttore del Dipartimento, ed è composto da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
  2. I componenti del Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dai commi da 11 a 14 dell’articolo 9 e durano in carica per un triennio accademico.
  3. Le candidature devono essere corredate da un curriculum vitae atto a dimostrare l’adeguatezza del profilo scientifico del candidato.
  4. Il Comitato per la Ricerca supporta il Direttore di Dipartimento nelle funzioni di monitoraggio, coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:
    1. esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;
    2. esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.
  5. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Ricerca possono essere individuati e disciplinati in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

TITOLO TERZO
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 14
Organizzazione della didattica

  1. L’organizzazione didattica dei Corsi di Studio è disciplinata dal Regolamento Didattico del Dipartimento. Il Regolamento Didattico del Dipartimento disciplina, inoltre, i servizi didattici integrativi e le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
  2. L’iter normativo per l’approvazione del Regolamento Didattico del Dipartimento è definito dall’articolo 7 comma 2 dello Statuto. Quindi, il Regolamento Didattico del Dipartimento è proposto dal Consiglio di Dipartimento ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto del Rettore.

TITOLO QUARTO
ARTICOLAZIONE FUNZIONALE

Articolo 15
Unità Organizzative del Dipartimento

  1. Le Unità Organizzative del Dipartimento e le competenze attribuite a ciascuna di esse, sono individuate, rispettivamente, dall’assetto organizzativo dell’Università degli Studi del Sannio approvato dai competenti Organi di Governo, e dalle disposizioni organizzative adottate dal Direttore Generale.
  2. La Biblioteca ed i Laboratori del Dipartimento garantiscono il supporto alle attività didattiche e di ricerca ed alla erogazione dei servizi ad esse correlati, delle diverse aree disciplinari presenti nel Dipartimento.
  3. Il funzionamento della Biblioteca e dei Laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento ed emanati dal con Decreto del Direttore del Dipartimento.

Articolo 16
Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo di Dipartimento, salvo ulteriori ed eventuali funzioni attribuite da disposizioni organizzative generali assunte dai competenti Organi dell’Ateneo, è responsabile in solido con il Direttore del Dipartimento della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, e della Giunta, qualora istituita, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 17
Fondo di cassa (Fondo economale)

  1. All’inizio di ogni esercizio contabile il Segretario Amministrativo, o un suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può essere dotato di un fondo cassa per le piccole spese, di ammontare determinato entro i limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità o da disposizioni degli Organi di Governo dell’Ateneo.
  2. Il fondo, che può essere reintegrato nel corso dell’esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme spese, può essere utilizzato per il pagamento, o per il rimborso, delle spese postali, delle minute spese aventi carattere di urgenza, ed in generale di tutte le spese in economia con carattere di urgenza.
  3. Il fondo è restituito al termine di ogni esercizio.

TITOLO QUINTO
ALTRE ATTIVITÀ

Articolo 18
Attività per conto terzi

  1. Il Dipartimento, compatibilmente con le proprie funzioni, svolge, anche mediante contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, attività di “committenza sociale” e “attività didattiche complementari”.
  2. Tali attività sono svolte nel rispetto di condizioni, modalità e termini stabiliti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall’Università degli Studi del Sannio in conto terzi e dal Regolamento di Ateneo per i corsi di perfezionamento, di aggiornamento e perfezionamento professionale e di formazione permanente.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 20
Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, nel Regolamento Generale di Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in generale negli altri Regolamenti di Ateneo.

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